Il Regolamento di Uneba è stato approvato dal Consiglio nazionale nella seduta del 29 novembre 2008. Copia digitale in formato pdf è pubblicata su www.uneba.org.
- Art. 1 Organizzazione territoriale
- Art. 2 Federazioni regionali
- Art. 3 Congresso regionale
- Art. 4 Consiglio regionale
- Art. 5 Associazioni provinciali
- Art. 6 Costituzione delle Associazioni provinciali
- Art. 7 Congresso provinciale
- Art. 8 Consiglio provinciale
- Art. 9 Regolamenti regionali e provinciali
- Art. 10 Attività dei Consigli regionali e provinciali
- Art. 11 Uffici dei Consigli regionali e provinciali
- Art. 12 Adesione all’UNEBA
- Art. 13 Quote di adesione
- Art. 14 Esercizio finanziario
- Art. 15 Norme finali
L’organizzazione territoriale dell’UNEBA è costituita da:
- Federazioni regionali;
- Associazioni provinciali.
Organi delle Federazioni regionali sono:
- il Congresso regionale;
- il Consiglio regionale;
- il Presidente regionale
- il Collegio dei revisori dei conti.
Le Federazioni regionali possono adottare una diversa articolazione territoriale o settoriale o costituirsi in Federazioni interregionali secondo quanto stabilito dagli artt. 16 e 19 dello Statuto e nominare Commissioni tecniche regionali ai sensi dell’
art. 21 dello Statuto.
Organi delle Associazioni provinciali sono:
- il Congresso provinciale;
- il Consiglio provinciale;
- il Presidente provinciale;
- il Collegio dei revisori dei conti.
Le associazioni provinciali possono costituire sezioni locali o settoriali secondo quanto stabilito dagli artt. 24 e 25 dello Statuto.
Indice
Le Federazioni regionali hanno, nell’ambito dei principi di cui allo Statuto e nel rispetto delle direttive stabilite dal Consiglio nazionale, autonomia gestionale, di tesoreria e di bilancio ed attuano, nel proprio ambito, gli scopi dell’UNEBA come definiti dall’
art. 2 dello Statuto; possono dotarsi di codice fiscale e partita IVA secondo le normative vigenti. Hanno un proprio bilancio il cui rendiconto economico annuale viene approvato dal Consiglio regionale e comunicato entro trenta giorni dalla sua approvazione al Consiglio nazionale.
Il Consiglio regionale risponde degli impegni assunti avvalendosi dei mezzi di propria spettanza e senza impegni ed oneri per l’Associazione nazionale.
Composizione e competenze degli organi delle Federazioni regionali sono stabiliti negli articoli da 16 a 21 dello Statuto e dal presente Regolamento.
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Il Congresso regionale è composto dai delegati eletti dalle Associazioni provinciali in numero proporzionale, determinato dal Consiglio regionale, alle istituzioni aderenti alle Associazioni stesse presenti nel territorio o risultanti al Commissario provinciale, se nominato. Al Congresso regionale partecipa di diritto il Presidente nazionale o un suo delegato.
Il Congresso regionale viene convocato con preavviso di almeno 15 giorni e con la comunicazione dell'ordine del giorno e dell'eventuale regolamento della riunione.
Il Congresso regionale si riunisce, in via ordinaria, ogni tre anni per il rinnovo delle cariche in sede associativa e per eleggere i delegati al Congresso nazionale, ai sensi dell’
art. 7 dello Statuto, e, in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio regionale o di un terzo degli enti aderenti su base regionale.
Spetta al Congresso regionale:
- eleggere il Consiglio regionale ed il Collegio dei revisori dei conti;
- approvare la relazione del Presidente regionale sull’attività svolta;
- deliberare le linee programmatiche generali per l’attività della Federazione regionale.
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Il Consiglio direttivo regionale, al quale sono attribuite le competenze di cui all’
art. 19 dello Statuto, è costituito dai Presidenti delle Associazioni provinciali, dai Commissari provinciali se nominati, e dai membri eletti dal Congresso regionale garantendo la rappresentanza delle associazioni provinciali presenti nella Regione. Il Consiglio può deliberare la propria integrazione cooptando, a maggioranza assoluta dei presenti, fino a cinque membri. I suoi membri possono essere rieletti.
Esso dura in carica tre anni e si riunisce almeno due volte l’anno e ogni qualvolta la convocazione sia richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. L’avviso di convocazione deve essere inviato almeno otto giorni prima della riunione; in caso di urgenza tale termine può essere ridotto fino a tre giorni, tranne che per l’approvazione del bilancio; l’avviso, contenente l’ordine del giorno, può essere inviato tramite lettera raccomandata, telegramma, fax ovvero e-mail con conferma di recapito.
Il Consiglio regionale è validamente costituito quando è presente almeno la metà più uno dei membri. Salvo che non sia disposto altrimenti, il Consiglio delibera a maggioranza semplice; in caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente.
I membri elettivi che non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio regionale decadono dalla carica.
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Le associazioni provinciali sono costituite dagli enti, le istituzioni, le associazioni, le fondazioni – anche se derivanti dalla trasformazione di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza –, le imprese sociali ed ogni altra organizzazione, ivi comprese le cooperative e gli organismi di volontariato, dotata o non di personalità giuridica, operanti nel campo sociale, socio-sanitario, educativo degli interventi e servizi alla persona esistenti nella provincia.
Le associazioni provinciali esercitano la propria attività nell’ambito dei principi di cui allo Statuto e nel rispetto delle direttive stabilite dal Consiglio nazionale e dal Consiglio regionale di riferimento; possono dotarsi di codice fiscale e di partita IVA secondo le normative vigenti in materia.
Composizione e competenze degli organi delle associazioni provinciali sono stabiliti negli artt. 16, 22, 23, 24 e 25 dello Statuto. Il Consiglio provinciale risponde degli impegni assunti avvalendosi dei mezzi di propria spettanza e senza impegni ed oneri per l’Associazione nazionale e per la Federazione regionale di riferimento.
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La costituzione delle Associazioni provinciali è deliberata dal Congresso provinciale dei rappresentanti delle istituzioni ed iniziative aderenti di ciascuna Provincia.
Della costituzione deve essere redatto un sintetico verbale sottoscritto dai rappresentanti degli enti intervenuti al Congresso.
Copia dell'atto costitutivo deve essere inviata al Consiglio Nazionale ed al Consiglio regionale di riferimento.
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Il Congresso provinciale degli enti associati è costituito dai rappresentanti delle istituzioni ed iniziative aderenti di cui al precedente
art. 5.
Sono elettori i rappresentanti delle istituzioni ed iniziative aderenti e possono anche essere elette persone che non rappresentano enti.
Il Congresso provinciale viene convocato con preavviso di almeno 15 giorni e con la comunicazione dell'ordine del giorno e dell'eventuale regolamento della riunione.
Il Congresso provinciale si riunisce, in via ordinaria, ogni tre anni per il rinnovo delle cariche in sede associativa e per eleggere i delegati al Congresso nazionale ed al Congresso regionale, secondo quanto stabilito dagli artt. 7 e 17 dello Statuto, e, in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio provinciale o di un terzo degli enti aderenti.
Ai Congressi provinciali intervengono un rappresentante del Presidente nazionale e un rappresentante del Presidente regionale.
Spetta al Congresso provinciale:
- eleggere il Consiglio provinciale e il collegio dei revisori dei conti;
- approvare la relazione del Presidente provinciale sull’attività svolta;
- deliberare le linee programmatiche generali per l’attività della Associazione provinciale.
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Il Consiglio direttivo delle Associazioni provinciali, al quale sono attribuite le competenze di cui all’
art. 24 dello Statuto, è composto da un numero di membri non inferiore a cinque; dura in carica tre anni e si riunisce almeno due volte l’anno. Esso può cooptare, a maggioranza assoluta dei presenti, fino a cinque membri. I suoi membri possono essere rieletti.
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Le Federazioni regionali e le Associazioni provinciali possono adottare regolamenti organizzativi interni al fine di disciplinare la propria attività per meglio corrispondere alle esigenze degli associati. I regolamenti sono approvati, a maggioranza assoluta, rispettivamente dal Consiglio regionale e dal Consiglio provinciale e non debbono essere in contrasto nè con lo Statuto, nè con il presente Regolamento.
Tutti i Regolamenti debbono essere sottoposti al Consiglio nazionale che, riscontratane la concordanza con lo Statuto e col presente Regolamento, li approva. I regolamenti provinciali sono inviati al corrispondente Consiglio regionale che li trasmette, con il proprio parere, al Consiglio nazionale.
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I Consigli regionali e provinciali svolgono, nell'ambito dei rispettivi territori, tutte le attività previste dallo Statuto, dal presente Regolamento e dalle direttive emanate dagli organi centrali, regionali e provinciali.
Le deliberazioni con le quali le Federazioni regionali adottano una diversa articolazione territoriale o settoriale o si costituiscono in Federazioni interregionali devono essere sottoposte, entro 30 giorni dalla loro adozione, al Consiglio nazionale, il quale entro i successivi sessanta giorni può disporne, con motivato parere, il riesame da parte del Consiglio regionale.
Le deliberazioni con le quali le Associazioni provinciali costituiscono sezioni locali debbono essere sottoposte, entro 30 giorni, al Consiglio regionale per l’approvazione ai sensi dell’
art. 19 dello Statuto e quindi comunicate al Consiglio nazionale.
Il Consiglio nazionale può intervenire, ai sensi dell’
art. 12,
comma 2,
lettera i) [dello Statuto], per impedire, far sospendere o far modificare quelle delibere, attività ed iniziative degli organi territoriali in contrasto con le disposizioni statutarie o con l’ispirazione e la politica dell’Unione o senza tener conto delle particolari direttive eventualmente emanate dai competenti organi.
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Ogni Consiglio regionale e provinciale deve provvedere, nei limiti e nelle forme che riterrà più utili e possibili, ad organizzare e a far funzionare con regolarità uffici regionali e provinciali UNEBA, dotandosi degli strumenti a tale scopo necessari.
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Le istituzioni ed iniziative che intendono aderire all'UNEBA debbono farne domanda alle Associazioni costituite nelle province nelle quali hanno sede le loro opere, o, in loro mancanza, al Commissario, se nominato. Sulle domande di adesione delibera il Consiglio direttivo provinciale dandone comunicazione all'ente interessato.
Il Comitato direttivo provinciale può deliberare l'esclusione di un ente dall'Associazione provinciale, quando ne giudichi modificate le caratteristiche che ne avevano determinata l'accettazione o ne verifichi la non aderenza ai principi dello Statuto. Contro la deliberazione di non accoglimento della domanda o di esclusione è ammesso ricorso al Consiglio Nazionale dell'UNEBA.
I ricorsi contro le deliberazioni del Consiglio provinciale debbono essere inviati per iscritto da parte dell'ente interessato al Consiglio Nazionale UNEBA entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Il ricorrente deve allegare copia integrale della comunicazione datagli dal Consiglio provinciale.
La deliberazione del Consiglio Nazionale, adottata previo parere del Consiglio regionale competente per territorio, ha valore definitivo ed è vincolante per l'ente interessato e per il Consiglio provinciale.
Ogni socio dell'UNEBA può recedere in qualsiasi momento, purché ne sia data comunicazione scritta al Consiglio provinciale, o, se non sia costituita l'Associazione provinciale o non sia stato nominato un commissario, al Consiglio nazionale, a firma del proprio legale rappresentante. Le quote versate per l'anno in corso alla dichiarazione di recesso non vengono restituite.
Nelle province in cui non sia stata costituita l'Associazione provinciale e non sia stato nominato un Commissario, le istituzioni e gli enti che intendono aderire all'UNEBA debbono farne domanda al Consiglio regionale o al Commissario regionale se nominato, o, in loro mancanza, al Consiglio nazionale.
Nei casi di cui al comma precedente i suddetti organi, secondo le rispettive competenze, possono deliberare l'esclusione di un ente, quando ne giudichino modificate le caratteristiche che ne avevano determinata l'accettazione o verifichino la non corrispondenza ai principi dello Statuto. Delle decisioni assunte a livello regionale deve essere data comunicazione al Consiglio nazionale, che può chiedere il riesame della decisione di esclusione.
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L’importo annuale delle quote sociali è stabilito dal Consiglio nazionale, che può differenziarlo in base alle caratteristiche ed alle dimensioni dell’ente associato, e prevedere particolari quote per i soci sostenitori. La quota è versata dall’associato direttamente alla sede centrale dell’UNEBA.
Le Federazioni regionali possono, con deliberazione del competente Consiglio che deve essere comunicata al Consiglio nazionale entro 30 giorni dalla sua adozione, stabilire ulteriori quote aggiuntive ai fini del mantenimento dei locali uffici e per il finanziamento dei servizi resi e delle attività svolte. In tale caso sia la quota associativa nazionale che la quota aggiuntiva sono versate dall’associato alla Federazione regionale; questa provvede, con periodicità trimestrale, allo storno della quota nazionale in favore della sede centrale. Eventuali quote aggiuntive provinciali debbono essere concordate con la Federazione regionale.
Il Consiglio nazionale delibera la parte di quota sociale di pertinenza della locale Federazione regionale o Associazione provinciale, nel caso in cui queste non abbiano deliberato l’applicazione di quote aggiuntive.
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L'anno finanziario dell'UNEBA coincide con l'anno solare.
Il rendiconto economico annuale relativo all’attività dell’UNEBA centrale è predisposto dal Comitato esecutivo e sottoposto, per l’approvazione, al Consiglio nazionale unitamente alla relazione del Collegio dei revisori dei conti. Insieme al rendiconto viene sottoposto al Consiglio il preconsuntivo dell’anno in corso e il preventivo dell’anno successivo.
Il rendiconto economico annuale relativo all’attività delle singole Federazioni regionali è approvato dal rispettivo Consiglio regionale ed è comunicato al Consiglio nazionale entro 30 giorni dalla sua approvazione.
Con Regolamento regionale, da sottoporre all’approvazione del Consiglio nazionale, possono essere emanate norme per l’adozione, da parte dei Consigli provinciali, di rendiconti economici provinciali.
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Per quanto non previsto dal presente Regolamento è competente il Consiglio nazionale dell'UNEBA.
Il presente Regolamento abroga e sostituisce quello precedentemente in vigore ed ogni altro Regolamento eventualmente approvato da Federazioni regionali o Associazioni provinciali.
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